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La legge 68 (diritto al lavoro)

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La legge 68 (diritto al lavoro)

La legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” costituisce il nuovo impianto giuridico che riflette il profondo mutamento di prospettiva in termini di politiche attive di cui si è parlato. Introducendo la definizione di collocamento mirato come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive”il legislatore vuole abbandonare il sistema di assistenzialistico e coercitivo della legge precedente n. 482/68, ponendo l’accento più che sull’invalidità della persona, sulla valorizzazione delle sue capacità lavorative residue.  Si tratta cioè di superare l’idea di disabile quale soggetto debole, incapace di trovare una collocazione nel mercato del lavoro e, pertanto, bisognoso di politiche sociali di sostegno. Il cambiamento di prospettiva sarà possibile solo se si supereranno una serie di resistenze di ordine culturale che le analisi sociologiche hanno messo in luce, e che riguardano sia il lato della domanda che quello dell’offerta di lavoro. Bisogna anche tenere presente che spesso le persone con disabilità sono condizionate da esperienze negative passate, a seguito delle quali si sono rassegnate a percepire un sussidio e hanno abbandonato l’idea di affrontare un faticoso percorso di ricerca di lavoro (anche perché, generalmente, lo stipendio che una persona disabile può sperare di percepire non costituisce una valida attrattiva). D’altra parte, nel mondo delle imprese, l’impiego di una persona disabile è stato per molto tempo considerato un onere obbligatorio e il lavoratore una persona da assistere piuttosto che una risorsa da valorizzare. La maggior parte dei datori di lavoro ritengono, infatti, che l’inserimento di una persona con disabilità in azienda comporti dispendiosi adeguamenti del posto di lavoro, problemi nell’organizzazione e di integrazione con i colleghi e un rallentamento delle attività.

La legge si muove dunque in due direzioni: da un lato vuole attivare azioni positive finalizzate al sostegno del soggetto e allo sviluppo e alla valorizzazione delle sua capacità lavorative. Dall’altro lato si propone di andare incontro alle esigenze aziendali attraverso azioni mirate di selezione, mediazione, incentivi e la possibilità di stipulare convenzioni con Enti e servizi competenti.

La legge 68/99 per punti chiave

Né la normativa nazionale di riferimento, né i decreti e i regolamenti di recepimento, fanno particolari riferimenti a soggetti con disabilità acquisita. La legislazione distingue, infatti, solo per tipologie di disabilità (fisici e psichici o intellettivi) e per percentuale d’invalidità riconosciuta.

Le persone che abbiano acquisito un’invalidità a seguito di un evento traumatizzante devono dunque fare riferimento alla presente norma. Nel caso in cui l’evento sia occorso successivamente a un’attività lavorativa intrapresa vale l’art. 4, comma 4, in seguito sintetizzato alla voce “lavoratori divenuti disabili”.

o            Beneficiari

I soggetti in età lavorativa (15-65 anni per gli uomini, 15-60 anni per le donne) in possesso di una riduzione della capacità lavorativa certificata :

·               persone con minorazione fisica, psichica o sensoriale, e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

·               invalidi del lavoro con minorazione uguale o superiore al 33%;

·               non vedenti e sordomuti;

·               invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni dalla I alla VIII categoria.

o                   Accertamento della disabilità

E’ finalizzato a individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona attraverso la formulazione della diagnosi funzionale e del profilo socio-lavorativo.

L’accertamento avviene attraverso una complessa procedura prevista dal DPCM del 13 gennaio 2000, che vede coinvolti le ASL, le Commissioni tripartite, il Comitato tecnico provinciale e i Centri per l’Impiego, la Commissione per l’accertamento della disabilità, le associazioni dei disabili, i sindacati e le associazioni di categoria dei datori di lavoro.

A quattro mesi dalla prima visita di accertamento la Commissione – sulla base della valutazione globale e in eventuale raccordo con il Comitato Tecnico - elabora una relazione conclusiva in cui formula suggerimenti per eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

o        Assunzioni obbligatorie e quote di riserva

Sono tenuti all’assunzione di persone disabili tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti. Le quote riservate alle persone disabili sono calcolate in misura variabile a seconda delle dimensioni aziendali:

·         da 15 a 35 dipendenti: 1 persona (solo in caso di nuove assunzioni),

·         da 36 a 50 dipendenti: 2 persone,

·         più di 50 dipendenti: 7%.

Le aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato incrementi di organico dal 18 gennaio 2000 non sono soggetti all’obbligo di assunzione.

o                  Lavoratori divenuti disabili

Il datore di lavoro pubblico o privato può chiedere che venga riconosciuto nella quota di riserva il lavoratore dipendente divenuto disabile successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro se:

·         l’assunzione è antecedente la data del rilascio del verbale d’invalidità;

·         la percentuale d’invalidità civile è almeno del 60%;

·         la percentuale di invalidità da lavoro è almeno del 34% e non è addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento. Nel caso in cui - a seguito dell’invalidità acquisita - non possano più essere adibiti a mansioni equivalenti potranno essere destinati a mansioni inferiori, ma avranno diritto alla conservazione trattamento economico di provenienza.

Solo nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, i lavoratori divenuti disabili avranno diritto a essere avviati dall’ufficio del collocamento del Centro per l’Impiego presso un’altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria unica.

o                  Fondo Nazionale e fondi Regionali

A partire dal 2000 è stato istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo nazionale per finanziare le agevolazioni per le assunzioni, concordate in sede di convenzione. Il Fondo è finanziato annualmente attraverso il bilancio dello Stato e ripartisce tra le regioni le sue dotazioni.

Ciascuna Regione ha poi istituito un Fondo regionale alimentato dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti e da altri contributi, destinato a finanziare le iniziative di sostegno ai percorsi di inserimento lavorativo, a erogare contributi aggiuntivi e forfettari a Enti che svolgano iniziative di integrazione di persone affette da disabilità.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro, che si declina a sua volta in piani annuali. Il piano annuale prevede le azioni, gli obiettivi e le priorità, l’entità delle risorse e i tempi di realizzazione.

Il D.M. 13 gennaio 2000, 91, calibra l’assegnazione delle risorse anche secondo il numero e la qualità dei programmi di inserimento stipulati mediante convenzione e la verifica dell’effettiva ed efficace attuazione di tali programmi. Saranno premiate inoltre le regioni che conformeranno le proprie iniziative agli indirizzi dell’Unione Europea. Le linee di intervento in cui risulta articolato ilProgramma Operativo Regionale (P.O.R.) riflettono la strategia nazionale esplicitata nel Piano Nazionale per il Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di politiche per l’occupazione.



 Le indicazioni sono integrate secondo il “Regolamento di attuazione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2000.

 La legge prevede oltre ai disabili un’altra categoria di destinatari: gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio (L. 407/98). A questa categoria è attribuita una quota di riserva pari all’1% sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici o privati che occupano più di 50 dipendenti.

 Persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione; persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

 La commissione tripartita regionale per l’impiego è composta da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle parti sociali (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro), con il compito di elaborare politiche per l'occupazione, politiche e indicazioni dei servizi per l'impiego provinciali per le persone disabili e direttive in materia di stipula delle convenzioni.

La Commissione tripartita provinciale per le politiche del lavoro, definisce le iniziative da intraprendere al fine dell’inserimento dei disabili, in particolare approva lo schema di convenzione quadro e i criteri per la formazione della graduatoria provinciale.

Per la funzione specifica della gestione del collocamento disabili, la Commissione è stata integrata dai rappresentanti delle categorie interessate e da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

 Fa parte della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, nell’ambito del Sottocomitato per il collocamento dei disabili. E’ composto da funzionari ed esperti dei settore sociale, medico-legale, e servizi per l’impiego e ha compiti importanti nella gestione degli adempimenti.

 Costituiscono il livello di servizio a contatto con l’utente finale. Secondo la norma provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio: alla programmazione, all’attuazione e alla verifica degli inserimenti; all’avviamento lavorativo; alla tenuta delle liste; al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali; alla stipula delle convenzioni;  all’attuazione del collocamento mirato.

 Sono istituite presso le Aziende Sanitarie Locali ed effettuano: le visite di accertamento delle condizioni di disabilità (per gli invalidi civili); la compilazione della relazione conclusiva con il grado di invalidità riconosciuto; l’accertamento della compatibilità con le mansioni; le visite sanitarie di controllo; la diagnosi funzionale.

 Partecipano alla Commissione tripartita provinciale e diffondono le informazioni tra i lavoratori disabili, li orientano e riformano alla cultura del lavoro.

 Partecipano alla Commissione tripartita provinciale e possono svolgere azioni di promozione e controllo del collocamento mirato.

 Partecipano alla Commissione tripartita provinciale. Diffondono le informazioni tra i lavoratori disabili, li orientano e ri-formano alla cultura del lavoro.

 L’ultima ripartizione del Fondo nazionale è stata determinata con D.M. 8 luglio 2005. 

Legge 104

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La legge 104

La legge-quadro italiana in materia di disabilità è la L. 104/92, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con disabilità. La legge dà una definizione di persona handicappata facendo espressamente riferimento a minorazioni che comportino difficoltà d’integrazione e inserimento socio-lavorativo. Parallelamente il legislatore indica nelle “misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro […] e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati” uno dei mezzi necessari a conseguire l’integrazione sociale. La legge prevede anche che per i concorsi e gli esami pubblici la persona disabile possa utilizzare ausili adeguati e tempi aggiuntivi, in relazione alla tipologia di disagio e di bisogni. Si sancisce poi che, in caso di superamento delle prove, il diritto di priorità di scelta tra le sedi disponibili. Inoltre la persona disabile avrà la precedenza in caso domanda di trasferimento. Vi sono anche molto carenze normative che richiedono di superare la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. La legge è ormai cristallizzata rispetto ad un mercato del lavoro ormai cambiato; è  troppo complessa e mostra alcune lacune, ad esempio:

“…Genitori di figli minorenni…”

Il comma 1 dell’ Art. 33, stabilisce […] la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artico 4 comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d’astensione facoltativa dal lavoro […] purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 

  “Genitori di figli minorenni entrambi lavoratori…”

Art. 33 Nel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi (orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma non con fruizione contemporanea (non 2 ore giornaliere al padre e 2 ore alla madre ma solo due ore o uno o all’altro, stesso discorso vale per i tre giorni mensili), possono quindi, essere utilizzati, alternativamente, dai due coniugi.


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